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Il Volontario: giornale periodico della pubblica Assistenza di Siena

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Statuto Associazione Pubblica Assistenza di Siena PDF Stampa E-mail

Lo Statuto Associazione Pubblica Assistenza di Siena

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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. .L’Associazione di volontariato, denominata: “Pubblica Assistenza di Siena”, fondata in Siena il 01 Gennaio 1895 come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, riconosciuta Ente Morale con Regio Decreto del 25.06.1925, si è trasformata in Ente Morale di Diritto Privato a seguito del parere espresso dai Soci , con deliberazione Assembleare n.7 del 15.12.1997, e con deliberazione n.102, del 21.04.1998, del Consiglio Regionale della Toscana.

2. L’Associazione “Pubblica Assistenza di Siena”, denominabile anche come “ONLUS”, ha sede in Siena, nel comune di Siena.

 

ART. 2

1. L’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza di Siena” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della Legge 11.8.1991 n.266, della Legge Regionale n°28/1993, delle Leggi Statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile al Titolo II, Cap I e II, con specifico riferimento alle Persone Giuridiche Private e alle Associazioni riconosciute.

L’Associazione è iscritta al Registro Regionale del Volontariato D.P.G.R. n°897 del 1994 con il n° 58.

2. Il regolamento che sarà deliberato dall’Assemblea disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all’Associazione ed alle attività.

 

ART. 3

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione.

2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

 

ART. 4

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea e con la maggioranza assoluta dei presenti.

 

ART. 5

1. Lo statuto è interpretato secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

 

TITOLO II - FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

ART. 6

1. L’Associazione di volontariato “Pubblica Assistenza di Siena” persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile, culturale, avvalendosi dell’opera del volontariato, regolarmente iscritto al Registro, degli obiettori di coscienza a norma delle leggi vigenti e dei Dipendenti e Collaboratori di lavoro autonomo.

 

ART. 7

1. Le specifiche finalità dell’Associazione sono:

a) organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;

b) organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;

c) promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d) promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) organizzare iniziative di protezione civile e di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;

f) promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;

g) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze;

h) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l’istituzione di un servizio di Onoranze e Trasporti Funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l’Associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio

dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

- organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

- promuovere ed organizzare iniziative per la tutela dei diritti civili;

- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

- organizzare i servizi di mutualità.

2. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

 

TITOLO III - I SOCI

ART. 8

1. Possono aderire all’Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.

2. Chi intende aderire deve rivolgere espressa domanda al Presidente, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamento. La richiesta sarà sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo, il quale decide in via definitiva sull’ammissione.

 

ART. 9

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’Associazione.

2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

3. I Soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestate, ai sensi di Legge.

 

ART. 10

1. I Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Perdono la qualità di Soci coloro i quali, benché diffidati, non abbiano eseguito il pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

In casi eccezionali, e dietro richiesta del Socio, il Consiglio potrà sospendere temporaneamente, fissandone la durata, il pagamento delle quote sociali.

2. I Soci svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3. Il comportamento verso gli aderenti ed all’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

 

ART. 11

1. Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento può essere escluso dalla Associazione.

2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.

 

TITOLO IV - GLI ORGANI

ART. 12

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

 

CAPO I - L’ASSEMBLEA

 

ART.13

 

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Tutti i Soci hanno diritto alla parola, ma solo coloro che hanno raggiunto la maggiore età hanno diritto al voto.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

3. Sono compiti dell’Assemblea:

a) approvare il Conto Consuntivo chiuso e quello Preventivo;

b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;

c) approvare e modificare le linee programmatiche dell’Associazione;

d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

e) approvare il Regolamento Generale dell’Associazione, uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;

f) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il Regolamento dei Soci che svolgono attività volontaria;

g) approvare le modifiche dello Statuto;

h) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;

l) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 11.

 

ART. 14

1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno.

2. Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante avvisi da affiggersi in pubblico almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 50 (cinquanta) Soci aventi diritto al voto.

Può essere convocata, a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.

4. L’avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Partecipano all’assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative. Le riunioni dell’assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’associazione consentire ai non soci di prendere la parola.

 

ART. 15

1. L ’Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di presenti.

2. Le regole del funzionamento dell’Assemblea sono stabilite dal Regolamento.

 

ART. 16

1. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale, risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistono le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto o scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di età.

 

ART. 17

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.

3. Ogni aderente dell’Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

CAPO II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

ART. 18

 

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

2. Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno 6 (sei) componenti.

3. Nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio Direttivo procede alla attribuzione degli incarichi.

 

ART. 19

1. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni, può essere revocato dall’Assemblea, con la maggioranza dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazioni dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

4. I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 13;

b) eseguire i deliberati dell’assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’associazione;

d) deliberare su contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

 

CAPO III - IL PRESIDENTE

 

ART. 20

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, convocata dal componente anziano, inteso come colui che ha riportato il maggior numero di voti, a maggioranza assoluta di voti.

2. E’ coadiuvato da 1 (un) Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, lo stesso sarà sostituito dal Consigliere anziano.

 

ART. 21

1. Il Presidente dura in carica 3(tre) anni.

2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

 

ART. 22

1. Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

2. Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell’Associazione, dove possono essere consultati dagli aderenti.

4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i conseguenti atti giuridici.

 

TITOLO V - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 23

1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

a) beni, immobili e mobili;

b) contributi;

c) donazioni e lasciti;

d) rimborsi;

e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

f) ogni altro tipo di entrate.

 

ART. 24

1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dai Soci.

 

ART. 25

1. I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale.

2. I contributi straordinari, elargiti dai Soci, possono essere stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

 

ART. 26

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che ne delibera sulla utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 

ART. 27

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.

2. L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 

ART. 28

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.

2. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

 

TITOLO VI - IL BILANCIO

ART. 29

1. Il bilancio della Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio.

2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

 

ART. 30

1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

2. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo. Esso contiene, suddiviso in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

 

ART. 31

1. Il bilancio, consuntivo e preventivo, è controllato dai Sindaci Revisori.

2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

3. Eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’assemblea.

 

ART. 32

1. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti, entro il 30 aprile.

2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede della Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

3. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

 

TITOLO VII - LE CONVENZIONI

ART. 33

1. Le convenzioni tra l’Associazione ed altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Associazione.

 

ART. 34

1. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.

 

ART. 35

1. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

 

TITOLO VIII - COLLABORATORI

ART. 36

1. L’Associazione per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l’Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

 

TITOLO IX - LA RESPONSABILITA’

ART. 37

1. I Soci che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie conseguenti all’attività, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 38

1. L’Associazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

ART. 39

1. L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

 

TITOLO X - RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 40

1. L’Associazione coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

 

ART. 41

1. L’Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

 

ART. 42

1. L’Associazione svolge una particolare attività di cooperazione con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, alla quale aderisce.

 

TITOLO XI - COLLEGIO SINDACALE

ART. 43

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il Conto Consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo, ed esprime parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.ì

 

TITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 44

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Regolamento, alle norme costituzionali ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in materia.

 

ART. 45

L’ Emblema dell’ Associazione è un Labaro con la scritta “ NON MERITO’ DI NASCERE CHI VISSE SOL PER SE’ ”, ed una bandiera, ambedue di colore bianco e con impresso uno stemma formato dalla Balzana e dal Leone rampante in campo rosso, circondato dalla legenda “ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA”.

All’asta del Labaro ed a quello della bandiera è fissato un nastro dai colori del Vessillo Nazionale.

 

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